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[1]Sui residui disponibili al 30 giugno 1894, potranno imputarsi spese di competenza propria dell'esercizio finanziario 1894-95 per quanto concerne il cap. 42: Spese da sostenersi con la tassa di entrata alle pinacoteche, ai musei, agli scavi ed ai monumenti nazionali, in esecuzione della legge 27 maggio 1875, n. 2554 (serie 2ª).
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 giugno 1894.
[4]UMBERTO.
[5]Sidney Sonnino.
[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 29 giugno 1894 al 16 dicembre 2009
