Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per quanto concerne il capitolo n. 189 «Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (legge 11 aprile 1886, n. 3798)», potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1904 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1904-905, tanto le spese relative a quest'esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 30 giugno 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]L. Luzzatti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
