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[1]E' ridotta di L. 250,000 la quota di L. 450,000 fissata pel 1891-92 dalla legge 26 giugno 1887, n. 4644, ed e' rimandata la iscrizione, che avrebbe dovuto farsi nello stato di previsione predetto, tanto dell'annualita' di lire 1,000,000 di che all'art. 9 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, quanto dell'altra annualita' di L. 25,000 stabilita colla legge del 26 luglio 1888, n. 5600.
[2]Le somme di L. 250,000, di L. 1,000,000 e di L. 25,000, di cui sopra, saranno stanziate nel bilancio dell'esercizio successivo a quello nel quale vengono a cessare le assegnazioni concesse colle surriferite leggi.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 28 giugno 1891.
[5]UMBERTO.
[6]L. LUZZATTI.
[7]Visto, Il Guardasigilli: L. FERRARIS.
[8]Lo stato di previsione annesso alla presente legge sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di domani, martedi' 30 giugno.
Testo in vigore dal 29 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
