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[1]Agli effetti dell'art. 7 della legge 15 giugno 1893 n. 279, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1893-94 pei collocamenti a riposo sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito nella somma di L. 652,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del tesoro........... L. 17,000 » delle finanze.......... » 50,000 » di grazia e giustizia e dei culti................ » 20,000 » degli affari esteri....... » 15,000 » dell'istruzione pubblica.... » 30,000 » dell'interno.......... » 90,000 » dei lavori pubblici....... » 54,000 » delle poste e dei telegrafi... » 50,000 » della guerra.......... » 266,000 » della marina.......... » 45,000 » dell'agricoltura, industria e commercio.............. » 15,000 ---------- L. 652.000 ----------
[3]Al conto consuntivo 1893-94 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 29 giugno 1893.
[6]UMBERTO.
[7]Grimaldi.
[8]Visto, Pel Guardasigilli: Giolitti.
[9](Lo stato di previsione e gli elenchi annessi alla presente legge saranno pubblicati in un prossimo numero della Gazzetta).
Testo in vigore dal 29 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
