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[1]E'data facolta' al Governo di autorizzare, in relazione all'art. 2 del Regio decreto 28 agosto 1890 n. 7078, che regola l'esecuzione della legge 2 luglio 1890 n. 6930, la emissione di tante obbligazioni di Stato 4 per cento netto, quante occorrono per ricavare la somma di L. 29,218,711 06, la quale, insieme a quella di L. 781,288 94 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, corrisponde alla spesa di L. 30,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie, per effetto delle leggi 27 aprile 1885 n. 3048; 24 luglio 1887 n. 4785; 20 luglio 1888 n. 5550; 20 luglio 1890 n. 7008 e 10 aprile 1892 n. 185.
[2]La facolta' accordata al Governo con l'art. 8 della legge 14 aprile 1891 n. 153, per l'assestamento del bilancio 1890-91, e' continuata anche nell'esercizio finanziario 1893-1894 per la suddetta somma di L. 29,218,711 06.
[3]Nel rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato saranno indicate le date e i prezzi di ogni singola alienazione di rendita, di cui si parla nel precedente capoverso.
[4]Le obbligazioni ferroviarie da depositarsi a garanzia dei biglietti di Stato, si potranno rappresentare da un certificato del Tesoro fino al momento della loro emissione.
Testo in vigore dal 29 giugno 1893 al 16 dicembre 2009
