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[1]Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1913-914 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 730,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del tesoro...... L. 40,000 Id. delle finanze..... » 40,000 Id. di grazia e giustizia e dei culti...... » 30,000 Id. degli affari esteri. » 30,000 Id. dell' istruzione pubblica....... » 20,000 Id. dell'interno..... » 75,000 Id. dei lavori pubblici.. » 50,000 Id. delle poste, e dei telegrafi...... » 30,000 Id. della guerra..... » 325,000 Id. della marina..... » 60,000 Id. dell'agricoltura, industria e commercio » 30,000 -------- L. 730,000 --------
[3]1
[4]Al conto consuntivo 1913-914 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 29 maggio 1913.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Tedesco.
[9]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 1 agosto 1913, n. 1019
1Il Regio Decreto 1 agosto 1913, n. 1019 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire trentamila (L. 30.000) assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 3 della legge 29 maggio 1913, n. 505, quale limite massimo delle annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1913-914 per collocamenti a riposo disposti di autorita' e' aumentata di L. 300.000 (trecentomila) per gli scopi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 13 luglio 1911, n. 720".
Testo in vigore dal 20 settembre 1913 al 25 luglio 1914
