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[1]Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 451,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

[2]Ministero del tesoro............. L. 12,000

[3]Id. delle finanze........... » 25,000

[4]Id. di grazia e giustizia e dei culti. » 20,000

[5]Id. degli affari esteri........ » 10,000

[6]Id. dell'istruzione pubblica...... » 12,000

[7]Id. dell'interno............ » 48,000

[8]Id. del lavori pubblici........ » 20,000

[9]Id. delle poste e dei telegrafi.... » 18,000

[10]Id. della guerra............ » 240,000

[11]Id. della marina............ » 40,000

[12]Id. dell'agricoltura, industria e commercio............. » 6,000

[13]--------

[14]L. 451,000

[15]--------

[16]1((2))

[17]Al conto consuntivo 1908-909 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

[18]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[19]Data a Roma, addi' 28 maggio 1908.

[20]VITTORIO EMANUELE.

[21]CARCANO.

[22]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 5 luglio 1908, n. 456

1

Il Regio Decreto 5 luglio 1908, n. 456 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La somma di lire ventimila (L. 20,000), assegnata al Ministero di grazia e giustizia e dei culti dall'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, quale limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1908-909, per i collocamenti a riposo disposti d' autorita', e' aumentata di lire sessantamila (L. 60,000), per gli scopi di cui l'art. 41 della legge 14 luglio 1907, n. 511".

L. 24 dicembre 1908, n. 773

3

La L. 24 dicembre 1908, n. 773 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' assegnato al Ministero della pubblica istruzione per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 12,000 (lire dodicimila) con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' aumentato di L. 30,000 portandolo cosi' a L. 42,000 (lire quarantaduemila)".

Testo in vigore dal 27 gennaio 1909 al 21 luglio 1909

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1908 al 27 gennaio 1909. 1 parola aggiunta.

aggiunto: 2

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 dicembre 1908, n. 773

    La L. 24 dicembre 1908, n. 773 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite massimo dell'annualita' assegnato al Ministero della pubblica istruzione per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1908-909 per i collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, stabilito in L. 12,000 (lire dodicimila) con l'art. 4 della legge 28 maggio 1908, n. 213, agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e' aumentato di L. 30,000 portandolo cosi' a L. 42,000 (lire quarantaduemila)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1908-05-28;213~art4 · fonte del testo

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