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Per il pagamento delle spese indicate nei qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilita' generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.
Testo in vigore dal 26 giugno 1901 al 16 dicembre 2009
