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[1]Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1900.1901, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 340,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del tesoro................ L. 14,000
[3]Id. delle finanze............... L. 26,000
[4]Id. di grazia e giustizia e dei culti..... L. 14,000
[5]Id. degli affari esteri............ L. 10,000
[6]Id. dell'istruzione pubblica......... L. 13,000
[7]Id. dell'interno............... L. 48,000
[8]Id. dei lavori pubblici............ L. 18,000
[9]Id. delle poste e dei telegrafi........ L. 20,000
[10]Id. della guerra............... L. 147,000
[11]Id. della marina............... L. 22,000
[12]Id. dell'agricoltura, industria e commercio.. L. 8,000
[13]-------- L. 340,000 --------
[14]Al conto consuntivo 1900-1901 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[15]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[16]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1900.
[17]VITTORIO EMANUELE.
[18]CHIMIRRI.
[19]Visto, Il Guardasigilli: GIANTURCO.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1900 al 16 dicembre 2009
