Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1899 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1899-1900, pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 340,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del tesoro................. L. 14,000 Id. delle finanze............... » 26,000 Id. di grazia e giustizia e dei culti..... » 14,000 Id. degli affari esteri............ » 10,000 Id. dell'istruzione pubblica.......... » 13,000 Id. dell'interno................ » 48,000 Id. dei lavori pubblici............ » 18,000 Id. delle poste e dei telegrafi........ » 20,000 Id. della guerra................ » 147,000 Id. della marina................ » 22,000 Id. dell'agricoltura, industria e commercio.. » 8,000 ------- L. 340,000 ------- Al conto consuntivo 1899-1900 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 2 luglio 1899.
[5]UMBERTO.
[6]P. Boselli.
[7]Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.
Testo in vigore dal 5 luglio 1899 al 16 dicembre 2009
