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[1]Agli effetti dell'articolo 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, in data 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1897-98 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito di ufficio, e' stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 450,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del Tesoro............... L. 17,000 » delle finanze............. » 33,000 » di grazia e giustizia e dei culti... » 18,000 » degli affari esteri.......... » 15,000 » dell'istruzione pubblica........ » 16,000 » dell'interno.............. » 60,000 » dei lavori pubblici.......... » 23,000 » delle poste e dei telegrafi...... » 25,000 » della guerra.............. » 190,000 » della marina.............. » 43,000 » dell'agricoltura, industria e commercio » 10,000 ------------ L. 450,000 ------------
[3]Al conto consuntivo 1897-98 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 22 luglio 1897.
[6]UMBERTO.
[7]L. LUZZATTI.
[8]Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.
Testo in vigore dal 23 luglio 1897 al 16 dicembre 2009
