Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni in data 21 febbraio 1895 n. 70, il limite massimo dell'annualita' per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1896-97 pei collocamenti a riposo, sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, e' stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895 n. 486, nella somma di L. 450,000 ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del Tesoro................. L. 17,000 Id. delle finanze................ » 33,000 Id. di grazia e giustizia e dei culti...... » 18,000 Id. degli affari eteri............. » 15,000 Id. dell'istruzione pubblica.......... » 16,000 Id. dell'interno................ » 60,000 Id. dei lavori pubblici............. » 23,000 Id. delle poste e dei telegrafi......... » 25,000 Id. della guerra................ » 190,000 Id. della marina................ » 43,000 Id. dell'agricoltura, industria e commercio... » 10,000 ---------- L. 450,000 ---------- 5
[3]Al conto consuntivo 1896-97 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 9 luglio 1896.
[6]UMBERTO.
[7]G. Colombo.
[8]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 giugno 1897, n. 182
5La L. 11 giugno 1897, n. 182 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il riparto tra i diversi Ministeri della somma di L. 450,000 stabilita dall'articolo 5 della legge 9 luglio 1896, n. 281, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1896-97, e' modificato nel modo che appresso: Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 11 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
