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[1]La somma di L. 760,000, fissata con l'art. 5 della legge 7 aprile 1889, N. 6000, come limite massimo dell'annualita' per le pensioni dipendenti dai collocamenti a riposo di autorita', e' ripartita per l'esercizio 1889-90 nella seguente misura tra i diversi Ministeri:
[2]Ministero del Tesoro................. L. 28,000 Id. delle finanze................ » 58,000 Id. di grazia e giustizia e dei culti...... » 40,000 Id. degli affari esteri............. » 20,000 Id. dell'istruzione pubblica.......... » 20,000 Id. dell'interno................ » 102,000 Id. dei lavori pubblici............. » 22,000 Id. delle poste e dei telegrafi......... » 30,000 Id. della guerra................ » 360,000 Id. della marina................ » 70,000 Id. dell'agricoltura, industria e commercio... » 10,000 ------------ Totale... L. 760,000 ------------
[3]Al conto consuntivo 1889-90 sara' unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 29 giugno 1889.
[6]UMBERTO.
[7]Giolitti.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 30 giugno 1889 al 16 dicembre 2009
