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E' data facolta' al Governo di autorizzare, in relazione all'art. 3 della legge 27 aprile 1885, N. 3048, la emissione di tante obbligazioni ferroviarie 3 % quante occorrono per ricavare la somma di L. 115,836,215, la quale, insieme a quella di L. 915,553.36 di quote di concorso dei comuni e delle provincie, corrisponde alla spesa di L. 116,751,768.36 da inscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per le costruzioni ferroviarie per effetto delle leggi 27 aprile 1885, N. 3048, 24 luglio 1887, N. 4785, e 20 luglio 1888, N. 5550.
Testo in vigore dal 30 giugno 1889 al 16 dicembre 2009
