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Il limite d'impegno nell'esercizio 1910-11 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540 e all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e' fissato in lire 500 mila.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
