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[1]Il fondo di L. 850,000 rimasto a stanziare, negli esercizi dal 1900-901 al 1902-903 sulle assegnazioni della legge 30 giugno 1896, n. 266, per la strada provinciale n. 118 (legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco III) sara' inscritto, negli stessi esercizi, al capitolo «Casuali per lavori stradali di cui nelle leggi 30 marzo 1882, n. 517; 27 luglio 1862, n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 1875, n. 2521; 23 luglio 1881, n. 333 (Elenco II) e 9 luglio 1883, n. 1506» in applicazione del disposto dell'articolo 6 di detta legge 30 giugno 1896, n. 266.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 dicembre 1900.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]CHIMIRRI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: GIANTURCO.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1900 al 16 dicembre 2009
