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[1]Il limite d'impegno nell'esercizio 1915-916 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168, agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, e' fissato in lire 600 mila.
[2]Resta all'infuori del limite sopradetto l'ammontare delle sovvenzioni da corrispondere a norma dell'art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 848, per la concessione di nuove ferrovie in Sicilia.
Testo in vigore dal 25 aprile 1916 al 16 dicembre 2009
