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[1]Il prelevamento della maggiore spesa per il personale del genio civile di cui all'art. 58 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e' stabilito per l'esercizio finanziario 1912-913 nel modo seguente:
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo in vigore dal 25 giugno 1912 al 16 dicembre 2009
