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[1]L'ammontare definitivo del fondo di dotazione di magazzino delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 7 della legge 22 aprile 1905, n. 137, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1906-907 in L. 68,000,000.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 20 dicembre 1906.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]A. Majorana.
[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
