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L'Amministrazione delle ferrovie di Stato e' autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1906, al 30 giugno 1907, a termini della legge 22 aprile 1905, n. 137, in conformita' dello stato di previsione allegato in appendice alla presente legge.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
