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[1]Le prelevazioni sul fondo a calcolo, di cui al capitolo n. 291 dello stato di previsione, saranno fatte in conformita' delle disposizioni della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per la prelevazione di somme dal fondo stanziato per le spese impreviste.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 giugno 1897.
[4]UMBERTO.
[5]L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 28 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
