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[1]E' prorogata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1894 al 30 giugno 1895, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'articolo 55 della legge 5 luglio 1882, num. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile per la parte eccedente i fondi dei capitoli nn. 12, 13, 14, 17 e 19 del presente stato di previsione, ed entro il limite delle somme stanziate ai capitoli nn. 31, 35, 49, 51, 55, 257, 258, 259, 260, 265, 267, 268, 270, 272, 275, 315, 349 e 386 dello stato medesimo.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 luglio 1894.

[4]UMBERTO.

[5]Sidney Sonnino.

[6]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.

Testo in vigore dal 17 luglio 1894 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1894-07-12;299~art2 · fonte del testo

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