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E' prorogata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1891 al 30 giugno 1892, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'articolo 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile per la parte eccedente i fondi dei capitoli 11, 12, 13, 16 e 18 del presente stato di previsione entro il limite delle somme stanziate ai capitoli n. 30, 34, 45, 47, 52, 166, 167, 168, 169, 174, 176, 177, 179, 181, 183, 184, 217, 218, 219, 237, 238, 239, 240 e 255 dello stato medesimo.
Testo in vigore dal 29 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
