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Le somme stanziate in meno (lire 20,000,000) per le linee ferroviarie comprese nei capitoli n. 307 (Parma - Spezia), 311 (Casarsa - Spilimbergo - Gemona), 314 (Cuneo - Ventimiglia), 322 (Aulla - Lucca), 323 (Gaiano - Borgo S. Donnino), 328 (Bologna - Verona), e 338 (S. Arcangelo - Urbino - Fabriano), in confronto con quelle indicate ai numeri d'ordine 2, 6, 9, 17, 18, 25 e 38 nella tabella A annessa alla legge 20 luglio 1888, N. 5550, (Serie 3ª), saranno aggiunte in due rate uguali agli stanziamenti degli esercizi successivi 1890-91 e 1891-92.
Testo in vigore dal 30 giugno 1889 al 16 dicembre 2009
