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E' continuata al ministro del tesoro la facolta' di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potra' mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli od al Banco di Sicilia.
Testo in vigore dal 30 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
