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[1]Il Governo del Re e' autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, a provvedere allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti, e a far entrare nelle Casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge.

[2]E' altresi' autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pel suddetto esercizio.

Testo in vigore dal 30 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-06-30;280~art1 · fonte del testo

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