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E' continuata al Ministro del Tesoro la facolta' di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potra' mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possono domandarsi alla Banca d'Italia ed ai Banchi di Napoli e di Sicilia.
Testo in vigore dal 21 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
