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[1]E' mantenuto fino a tutto giugno 1892 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513; quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e quello stabilito dall'art. 4 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, sulle tasse degli affari.
[2]L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, e' mantenuto nel periodo suddetto limitamente ad un solo decimo dell'imposta principale, ai termini dell'art. 49 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e dell'art. 1° della legge 10 luglio 1887, n. 4665.
Testo in vigore dal 30 giugno 1891 al 16 dicembre 2009
