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[1]E' continuata al Ministro del Tesoro la facolta' di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potra' mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni tale possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione.
[2]Il Governo e' pure autorizzato a mantenere in deposita alla Banca Nazionale del Regno ed agli altri Istituti di emissione buoni del Tesoro, per la somma di L. 68,183,152.24, per l'anticipazione da essi fatta al Tesoro della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della Societa' della Regia cointeressata dei tabacchi.
Testo in vigore dal 30 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
