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[1]E' mantenuto anche pel periodo dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887 l'aumento d'imposta sui fondi urbani, di cui all'art. 1° della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e quello dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, di cui all'articolo 3° della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

[2]L'aumento dell'imposta sui fondi rustici, di cui nella detta legge 26 luglio 1868, e' limitato pel periodo suddetto a soli due decimi dell'imposta principale, ai termini dell'articolo 49 della legge marzo 1886, n. 3682.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1887-02-17;4327~art2 · fonte del testo

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