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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico:
[6]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)a fare accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate della colonia della Somalia italiana, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);
- b)a far pagare le spese della Colonia stessa, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).
[7]E' mantenuta al governatore della Somalia italiana la facolta' concessagli dall'art. 9 della legge 5 aprile 1908, n. 161, di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministero degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 31 marzo 1912.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Tedesco.
[12]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 5 aprile 1912 al 16 dicembre 2009
