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Il Governo del Re e' autorizzato a far riscuotere le entrate e a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugno 1904, in conformita' degli stati di previsione annessi alla presente legge.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1904 al 16 dicembre 2009
