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E' continuata al Ministro del Tesoro la facolta' di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potra' mai eccedere i 300 milioni di lire oltre le anticipazioni che possono domandarsi alle Banche ed ai Banchi di emissione, ed oltre alla somma di L. 68,183,152.24, per l'anticipazione fatta al Tesoro dalla Banca Nazionale e dagli altri Istituti di emissione della suddetta somma pagata alla Commissione di stralcio della Societa' della Regia cointeressata dei tabacchi.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
