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E' prorogata, per l'esercizio finanziario dal luglio 1890 al 30 giugno 1891, l'autorizzazione data al Governo del Re con l'alt 55 della legge 5 luglio 1882, n. 874, pel modo di provvedere al pagamento degli stipendi, delle indennita' e competenze spettanti al personale del Genio civile, pero' dopo esauriti i fondi ai capitoli 9, 10, 11, 14 e 16 del presente stato di previsione ed entro il limite delle somme stanziate ai capitoli nn. 28, 30, 43, 45, 50, 163, 164, 173, 178, 180, 182, 214, 215, 240, 241 e 259 dello stato medesimo.
Testo in vigore dal 30 giugno 1890 al 16 dicembre 2009
