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[1]Per quanto concerne i capitoli n. 41: «Musei, gallerie e scavi d'antichita'. Spese da sostenersi con la tassa d'entrata» (art. 5 della legge 27 maggio 1875 n. 2554) e n. 46 «Monumenti. Spese da sostenersi con la tassa d'entrata» (art. 5 della legge 27 maggio 1875 n. 2554), potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1896 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1896-97, tanto le spese di competenza propria di questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio a cui le spese stesso si riferiscono.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 9 luglio 1896.
[4]UMBERTO.
[5]G. Colombo.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 13 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
