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[1]La stessa convenzione e le altre che intervenissero in dipendenza di essa fra lo Stato ed il Comune, saranno registrate e trascritte col diritto fisso di L. 1,20.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 marzo 1915.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Carcano - Daneo - Grippo.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 28 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
