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[1]La facolta' concessa con l'art. 4 della legge 5 luglio 1908, n. 367, e' prorogata ed estesa all'alienazione di tutte le navi radiate, la vendita delle quali fu autorizzata dalle leggi 21 marzo 1907, n. 118, e 6 luglio 1912, n. 785.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 maggio 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 3 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
