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[1]Con decreti Reali si possono inscrivere nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per restituire imposte o tasse indebitamente percette, per restituire tasse percette su prodotti che si esportano o per pagare vincite al lotto.

[2]Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro deve essere allegato un elenco dei capitoli per i quali e' concessa al Governo la facolta' di cui sopra.

[3]Per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914 tali capitoli sono indicati nella tabella N annessa alla presente legge.

Testo in vigore dal 3 giugno 1913 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1913-05-22;459~art14 · fonte del testo

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