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A cominciare dall'esercizio 1912-913 i fondi che eventualmente risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio finanziario nei capitoli delle spese per stipendi al personale forestale e per stipendi agli addetti all'istruzione forestale, inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, saranno devoluti all'Azienda del Demanio forestale di Stato.
Testo in vigore dal 3 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
