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[1]Il riparto tra i diversi Ministeri della somma che rimane invariabile, di L. 320,000, stabilita dall'articolo 5 della legge 11 giugno 1903, n. 216, come limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1903-904 per i collocamenti a riposo sia d'autorita', sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, e' modificato nel modo seguente:
[2]Ministero del Tesoro.............. L. 7,000
[3]Id. delle Finanze............ » 25,000
[4]Id. di Grazia o Giustizia......... » 9,000
[5]Id. degli Affari Esteri......... » 10,000
[6]Id. dell'Istruzione Pubblica....... » 12,000
[7]Id. dell'Interno............. » 48,000
[8]Id. dei Lavori Pubblici......... » 15,000
[9]Id. delle Poste o Telegrafi....... » 18,000
[10]Id. della Guerra............. » 130,000
[11]Id. della Marina............. » 40,000
[12]Id. d'Agricoltura, Industria e Commercio. » 6,000
[13]------- L. 320,000 ------- Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[14]Data a Roma, addi' 9 giugno 1904.
[15]VITTORIO EMANUELE.
[16]L. Luzzatti.
[17]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 15 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
