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Sono convalidati i decreti Reali, coi quali, durante l'esercizio 1896-97, vennero autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nelle annesse tabelle C e D, per gli effetti di che agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilita' generale, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884 n. 2016 (Serie 3ª).
Testo in vigore dal 11 giugno 1897 al 16 dicembre 2009
