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[1]A partire dal 1° luglio 1897 in appresso negli stati di previsione di ciascun Ministero sara' stanziata la spesa delle pensioni e delle indennita', che ad esso spettano per qualsivoglia titolo.
[2]Le pensioni straordinarie continueranno ad essere inscritte in un capitolo separato del bilancio del Tesoro.
[3]((Ogni decreto che porti cessazione dal servizio con diritto a trattamento di pensione o d'indennita', dovra' recare, oltre la firma del ministro competente, anche quella del ministro o del sottosegretario di Stato per il tesoro)).
[4]Il servizio d'iscrizione e la contabilita' delle pensioni e delle indennita' restano accentrati nel Ministero del Tesoro.
[5]Allo stato di previsione di questo Ministero e al rendiconto generale consuntivo saranno allegati i prospetti riassuntivi della spesa totale e il movimento generale del debito vitalizio del rispettivo esercizio finanziario.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 11 giugno 1897.
[8]UMBERTO.
[9]L. Luzzatti.
[10]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
[11]--------------- (N. B. Le tabelle annesse alla suddetta legge saranno pubblicate in un prossimo numero).
Testo in vigore dal 19 luglio 1919 al 1 gennaio 1924
