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[1]L'articolo 5 della legge di approvazione dello stato di previsione dell'entrata del 3 giugno 1893, n. 334, e' modificato come appresso:
[2]La somma che ai termini della legge 7 aprile 1892, n. 111, il Governo del Re e' autorizzato a procurarsi per l'esercizio 1893-94, mediante l'emissione di buoni del Tesoro a lunga scadenza, e' fissata in 50 milioni di lire.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 12 luglio 1894.
[5]UMBERTO.
[6]Sidney Sonnino.
[7]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
