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In aggiunta alle facolta' date coll'articolo 4 della legge 29 giugno 1893, n. 330, il Governo del Re e' autorizzato a procurarsi, nei modi in detto articolo indicati, l'ulteriore somma di L. 6,500,000 corrispondente a quella di cui fu autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1893 94 colla legge 25 giugno 1893, n. 301, per l'acquisto di materiale mobile di prima dotazione e materiale di servizio.
Testo in vigore dal 12 luglio 1894 al 16 dicembre 2009
