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La quota di lire 17,000 stabilita per il Ministero del tesoro coll'articolo 6 della legge 23 luglio 1894, n. 329, come limite massimo dell'annualita' per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1894-95 pei collocamenti a riposo sia d'autorita', sia per domanda determinata da invito d'ufficio, e' elevata a lire 87,000.
Testo in vigore dal 30 luglio 1895 al 3 agosto 1895
