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Sono convalidati i decreti Reali, indicati nella unita tabella E, con i quali, durante l'esercizio 1894-95, vennero autorizzati prelevamenti in conto residui dal fondo per le spese ferroviarie, inscritte per l'esercizio 1893-94 al n. 81 della tabella annessa alla legge 12 luglio 1894, n. 318.
Testo in vigore dal 30 luglio 1895 al 3 agosto 1895
