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[1]Sui risultati degli accertamenti compiuti dalle Commissioni provinciali fara' definitive proposte una Commissione centrale istituita presso il Ministero delle finanze e composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, e di due funzionari superiori della Direzione generale delle tasse sugli affari.
[2]Per l'ufficio di segreteria possono essere distaccati presso il Ministero, con decreto del ministro, due funzionari della carriera ispettiva o contabile demaniale.
[3]Contro le deliberazioni adottate dal ministro delle finanze, in seguito al parere della Commissione centrale, non e' ammesso alcun ricorso, ne' da parte dei contabili, ne' da parte dei commessi.
Testo in vigore dal 17 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009
