Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1909
Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1909 al 16 dicembre 2009. 167 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La liquidazione delle pensioni e delle indennita' a favore dei ricevitori, che ne abbiano diritto a termini del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sara' fatta sulla media dei minimi di aggio garantiti, giusta l'articolo precedente, secondo le classi cui il ricevitore ha appartenuto nell'ultimo quinquennio di effettivo servizio.
tolto: L'eccedenza degli aggi e proventi, netti dalle spese effettive, che il ricevitore in ciascun esercizio del quinquennio abbia percetto in confronto del rispettivo minimo assicurato, sara' per gli effetti della pensione o dell'indennita' computata soltanto per un quinto. Saranno esclusi dal computo anche agli effetti della pensione i diritti di ricerca pel ramo registro, e l'assegno fisso e gli emolumenti pel ramo ipotecario.
tolto: Quando una parte del quinquennio di effettivo servizio valutabile per la pensione sia anteriore all'attuazione della presente legge, si applicheranno per la detta parte le norme preesistenti.
tolto: Le disposizioni del R. decreto 10 agosto 1893, n. 492 non saranno applicabili a queste liquidazioni di penzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1908-12-24;744~art2 · fonte del testo
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