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Fermo il disposto dell'articolo precedente, e coi mezzi di cui al successivo art. 8, il Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo con quello della Guerra, e' autorizzato a provvedere, in un periodo di tempo piu' breve di quello stabilito dalle tabelle A e B, annesse alla presente legge, alla costruzione delle ferrovie ivi contemplate, le quali hanno maggiore urgenza nei riguardi della difesa nazionale.
Testo in vigore dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
