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[1]Per gli effetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono approvate le unite tabelle A e B pel riparto presuntivo, fra le varie linee, dell'ammontare dei lavori. (*)
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[3](*) Le tabelle accennate in questo articolo 6 sono pubblicate in foglio a parte.
Testo in vigore dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2009
